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Circolare che permette per legge le foto sui documenti con il velo.

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Circolare che permette per legge le foto sui documenti con il velo. Empty Circolare che permette per legge le foto sui documenti con il velo.

Messaggio  Aisha Mer 18 Gen 2012, 08:08

IMPORTANTE: LE SORELLE MUSULMANE POSSONO TRANQUILLAMENTE TENERE IL LORO HIJAB SUI DOCUMENTI DI IDENTITA'. LA SEGUENTE CIRCOLARE MINISTERIALE LO ATTESTA. CHIUNQUE ABBIA AVUTO O AVRA' PROBLEMI A RIGUARDO NEGLI UFFICI PER LE FOTO SU PATENTE, CARTA D'IDENTITA' O SIMILARI NON AVRA' ALTRO DA FARE CHE STAMPARE IL TESTO QUI DI SEGUITO E PORTARLO AL FUNZIONARIO INCARICATO CHE, PER LEGGE, NON POTRA' FARE ALCUN GENERE DI OBIEZIONE.

MIN circolare MIACEL n. 4 del 15/3/1995:
Oggetto: Rilascio di carta di identità a cittadini che professano culti religiosi diversi da quello cattolico - Uso del copricapo

L'Unione delle comunità ed organizzazioni islamiche in Italia ha espresso la difficoltà, incontrata dalle donne di religione islamica presso gli uffici comunali e circoscrizionali di appartenenza, ad ottenere il rilascio della carta d'identità dietro presentazione di foto che le ritraggono a capo coperto.

La questione per il passato è già stata sottoposta all'attenzione di questo Ministero, in relazione alla circostanza che determinate religioni impongono l'uso continuo del copricapo o del capo coperto.

Ciò premesso questo Ministero è dell'avviso che nei casi in cui la copertura del capo in vari modi: velo, turbante o altro, è imposta da motivi religiosi, la stessa non può essere equiparata all'uso del cappello, ricadendo così nel divieto posto dall'articolo 289 del regolamento del t.u.l.p.s.

Invero la cennata disposizione regolamentare non parla di capo scoperto ma bensì fa riferimento al cappello cioè ad un accessorio dell'abbigliamento il cui uso è eventuale e che, per le sue caratteristiche, potrebbe alterare la fisionomia di chi viene ritratto.
Diverso è invece il caso in esame ove il turbante ovvero il velo delle religiose, sono parte degli indumenti abitualmente portati e che concorrono nel loro insieme a identificare chi li porta.

Ciò premesso si ritiene opportuno, anche alla luce di possibili richiami al precetto costituzionale della libertà di culto e di religione, che le richieste in argomento debbano trovare favorevole accoglimento presso le amministrazioni comunali, purché i tratti del viso siano ben visibili.

Si pregano le ss.ll. di curare la più celere e massima diffusione del presente documento presso i Comuni ed, in particolare, i servizi demografici.

Artt. 20 e ss. D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 (la violazione dell'art. 20 e' considerata all'art. 167, 2 successivo).

Aisha
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